Art. 3.
(Autorizzazione all'avvio di nuove attività di allevamento bovino da latte).

      1. L'applicazione delle disposizioni della presente legge ad attività di allevamento bovino da latte avviate in data successiva a quella di entrata in vigore della medesima legge è subordinata al rilascio di una apposita autorizzazione da parte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti, previa verifica che tali attività siano svolte effettivamente nel territorio del comune montano ove l'azienda ha eletto sede legale nonché nel rispetto delle forme e delle pratiche di allevamento tradizionalmente utilizzate nel territorio medesimo.